Interrogazione
                      a risposta scritta 4.09255 dell’8 marzo 2004
                      
                      
                      e
                      risposta del ministro pubblicata il 13 settembre 2004
                      
                      
                      
                       
                      
                     
                    
                     
                    
                    VENDOLA. - Al Presidente del
                    Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al
                    Ministro della giustizia.
                    
                    
                    Per sapere - premesso che:
                    il pretore di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) con
                    sentenza del 6 febbraio 1998 condannava il signor Palano
                    Antonino per aver realizzato un fabbricato abusivo in area
                    soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, in contrada
                    Cannotta del comune di Terme Vigliatore (Messina),
                    concedendo al suddetto Palano il beneficio della sospensione
                    condizionale della pena purché lo stesso procedesse
                    alla demolizione del fabbricato;
                    in data successiva a tale sentenza passata in giudicato si
                    sono verificati una serie di fatti e vicissitudini che hanno
                    visto attori il sindaco di Terme Vigliatore, l'Ufficio
                    esecuzioni penali della Corte di Appello
                    di Messina e la procura della Repubblica di Barcellona Pozzo
                    di Gotto e che hanno indotto l'interrogante in data 6 marzo
                    2001 ad interrogare il Presidente del Consiglio, il Ministro
                    dell'interno e il Ministro della giustizia sulle presunte
                    violazioni di legge consumate dal sindaco di Terme
                    Vigliatore nonché dall'Ufficio esecuzione della Corte di
                    Appello e dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo
                    di Gotto, chiedendo peraltro: a) di accertare la
                    compatibilità delle presunte violazioni di legge con le
                    responsabilità, funzioni e attribuzioni degli Organi
                    Istituzionali coinvolti; b) quali provvedimenti
                    intendesse adottare il Governo nei confronti degli Organi
                    Istituzionali citati qualora fosse accertata la reiterata
                    azione «contra legem»;
                    il giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in
                    data 16 febbraio 2001 sospendeva l'esecuzione della sentenza
                    in oggetto stante il ricorso proposto dal Palano Antonino
                    alla Suprema Corte di Cassazione;
                    
                    la Suprema Corte
                    di Cassazione nell'udienza del 21 settembre 2001 rigettava
                    il ricorso del Palano Antonino condannandolo altresì al
                    pagamento delle spese processuali;
                    risulta all'interrogante che il Palano, nel corso del 2001,
                    avrebbe esibito al tecnico designato dalla procura della
                    Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), un
                    documento - rivelatosi ad una successiva verifica
                    artificiosamente creato dallo stesso Palano - da cui
                    sembrava emergere un'autorizzazione per la trasformazione in
                    serra del fabbricato oggetto della demolizione;
                    sulla scorta di tale documentazione la procura della
                    Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto decideva di
                    soprassedere alla demolizione la cui legittimità era stata
                    già sancita ben due volte dalla Suprema Corte di Cassazione
                    e di archiviare il relativo procedimento esecutorio;
                    risulta all'interrogante che a marzo 2003 
                    la Procura Generale
                    della Repubblica di Messina chiedeva alla Procura della
                    Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto di riconsiderare la
                    vicenda, all'evidente fine di procedere alla demolizione
                    dell'immobile;
                    il C.T.U. nominato dal PM di Barcellona Pozzo di Gotto ad
                    aprile 2003 - a seguito dell'intervento della Procura
                    Generale di Messina - non trovava agli atti del comune
                    traccia alcuna dell'autorizzazione sopra citata esibita da
                    Palano Antonino per chiedere l'archiviazione del
                    procedimento esecutorio di demolizione dell'immobile;
                    il Palano Antonino comunicava al comune di Terme Vigliatore
                    in data 8 maggio 2003 che avrebbe dato inizio ai lavori di
                    trasformazione dell'immobile in data 15 maggio 2003; 
                    
                    
                    risulta all'interrogante che:
                    il 17 settembre 2003 
                    la Procura
                    della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto decideva di
                    sottoporre a sequestro preventivo l'immobile in oggetto ed
                    altri 4 capannoni realizzati dal Palano Antonino ubicati nel
                    centro abitato di Terme Vigliatore in forza di
                    autorizzazioni rilasciate dal sindaco di Terme Vigliatore (sulla
                    cui legittimità starebbe indagando la stessa Procura della
                    Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto);
                    a tutt'oggi il fabbricato in oggetto non è stato demolito
                    dopo ben 57 mesi (4 anni e 9 mesi) dall'emissione
                    dell'ordinanza dell'Ufficio esecuzioni penali della Corte di
                    Appello di Messina;
                    il caso suesposto è emblematico di una diffusa situazione
                    di abusivismo, visto che, a quanto risulta all'interrogante,
                    nella stessa contrada di cui si parla insistono centinaia di
                    edifici abusivi non sanabili -:
                    quale giudizio dia il Governo dei fatti suesposti;
                    quali iniziative ed in quali tempi il Governo intende
                    adottare al fine di ripristinare la certezza del diritto e
                    l'onorabilità dei provvedimenti giudiziari nel Distretto
                    Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto e rimuovere gli
                    Organi istituzionali dei quali sia accertata e documentata
                    l'eventuale e reiterata azione contra legem.
                    (4-09255)
                    Risposta. - La procura generale presso la Corte di
                    appello di Messina ha comunicato che la vicenda, che
                    ben potrebbe classificarsi come il «caso Palano», nella
                    sua parte descrittiva corrisponde abbastanza alla realtà
                    dei fatti e delle conseguenti vicende processuali che hanno
                    visto il reiterato intervento della magistratura requirente
                    e giudicante di Barcellona Pozzo di Gotto.
                    In particolare in merito alle vicende successive alla
                    sentenza della Cassazione del 21 settembre 2001-542/2000,
                    che, rigettando il ricorso del Palano, rendeva esecutiva la di
                    lui condanna e, conseguentemente, anche la parte che
                    disponeva la demolizione del fabbricato illegalmente
                    costruito, è stato precisato che dal predetto fascicolo
                    penale era derivato, come fase di esecuzione, il fascicolo
                    n. 16/1999 registro demolizioni di quella procura della
                    Repubblica, nell'ambito del quale, con ingiunzione del 19
                    novembre 1999 il pubblico ministero di Barcellona aveva
                    intimato al condannato Palano di demolire entro 20 giorni
                    dalla notifica il fabbricato illegittimo.
                    Accertata l'inottemperanza all'ingiunzione, il pubblico
                    ministero con provvedimento del 19 gennaio 2000 nominava CTU
                    l'ingegner Piccolo Francesco, delegando allo stesso
                    l'elaborazione del progetto per la demolizione e l'incarico
                    per la scelta, con gara informale a trattativa privata,
                    della ditta esecutrice delle opere di
                    demolizione.
                    Con provvedimento dell'8 gennaio 2000 lo stesso pubblico
                    ministero rigettava l'istanza,
                    avanzata dal condannato, di sospensione dell'ordine di
                    demolizione ed analogo provvedimento era emesso dal giudice
                    dell'esecuzione in data 12 gennaio 2001.
                    A seguito di ricorso per Cassazione del Palano avverso la
                    predetta ordinanza il pubblico ministero, su
                    richiesta della parte, sospendeva l'esecuzione sino alla
                    pronunzia della Suprema Corte ed in tale senso si
                    pronunziava anche il giudice dell'esecuzione con
                    provvedimento del 16 febbraio 2001.
                    Con istanza del 14 dicembre 2001
                    il Palano richiedeva la sospensione della esecuzione per
                    almeno sei mesi ed il giudice dell'esecuzione, su conforme
                    parere del pubblico ministero, rigettava in data 24 dicembre
                    2001 la richiesta ma, subito dopo, a seguito di richiesta
                    del 6 maggio 2002 del Palano al comune di Terme Vigliatore,
                    diretta ad ottenere l'autorizzazione per la trasformazione
                    in serra per la produzione di fiori e piante ornamentali,
                    previa demolizione totale dei solai di copertura, il
                    pubblico ministero con provvedimento del 10 ottobre 2002
                    differiva di tre mesi l'esecuzione dell'ordine di
                    demolizione.
                    Con provvedimento del 14 maggio 2002, il comune di Terme
                    Vigliatore autorizzava la trasformazione in serra
                    dell'immobile abusivo previa demolizione dei solai di
                    copertura.
                    Il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 5
                    luglio 2002, vista l'autorizzazione del comune di Terme
                    Vigliatore, dichiarava l'ineseguibilità dell'ordine di
                    demolizione nella parte in cui lo stesso era incompatibile
                    con la predetta autorizzazione sindacale e di conseguenza il
                    pubblico ministero, vista la relazione del CTU, che
                    certificava l'avvenuta compatibilità dell'immobile - del
                    quale erano stati demoliti i solai di copertura - con
                    l'autorizzazione sindacale, archiviava in data 31 ottobre
                    2002 la procedura.
                    Successivamente la citata procura
                    generale di Messina, a seguito di segnalazioni apparse su
                    organi di stampa, aveva il 27 febbraio 2003 chiesto notizie
                    in proposito alla procura di Barcellona, particolarmente in
                    ordine alla certamente strana e rapidissima «sanatoria»
                    concessa dal comune di Terme Vigliatore a soli otto giorni
                    dalla presentazione della istanza da parte del Palano. La
                    procura di Barcellona aveva quindi inviato copia della C.T.U.
                    eseguita sull'immobile e depositata il 20 ottobre 2002,
                    dalla quale si rilevava chiaramente la palese anomalia della
                    intera vicenda, tanto che la stessa procura generale ritenne
                    opportuno di suggerire, con lettera del 19 marzo 2003, alla
                    procura di Barcellona un immediato ed approfondito
                    accertamento in ordine alla suddetta pratica; accertamento
                    che, immediatamente eseguito dalla Procura di Barcellona,
                    portava alla nuova iscrizione del Palano, e questa volta a
                    titolo di concorso, del Sindaco pro-tempore del comune di
                    Terme Vigliatore, Bartolo Cipriano, per altro già indagato
                    per analoga grave violazione in altro procedimento
                    (3609/2003) che, con l'occasione, veniva riunito al n.
                    1219/2001. Tali procedimenti andavano ad aggiungersi ad
                    altri numerosi già pendenti. Frattanto il sostituto
                    procuratore affidatario delle ultime indagini nei
                    procedimenti riuniti 3609/2003 e 1219/2001, avendo
                    provveduto al deposito degli atti ex articolo 415 codice di
                    procedura penale, prodromico alla relativa richiesta di
                    rinvio a giudizio, accogliendo il suggerimento della procura
                    generale di Messina del 19 marzo 2003, inoltrava
                    il 3 febbraio 2004 apposito ricorso al giudice
                    dell'esecuzione del tribunale di Barcellona con il quale,
                    sulla base delle accertate irregolarità e particolarmente
                    dalla accertata illegittimità della sanatoria rilasciata il
                    14 maggio 2002 dal comune di Terme Vigliatore, chiedeva di
                    revocare l'ordinanza del 5 luglio 2002, con la quale veniva
                    dichiarata la ineseguibilità del contenuto della sentenza
                    n. 3-8/98 del pretore di Barcellona, onde consentire la
                    ripresa della fase della esecuzione e, quindi, la
                    demolizione dell'opera abusiva.
                    Su tale istanza il giudice
                    dell'esecuzione disponeva il 9 aprile 2004, con
                    provvedimento interlocutorio, «accertamenti conoscitivi»
                    riguardanti la decisione, in particolare al fine di
                    accertare se in relazione a tale pratica fosse stata
                    presentata una ulteriore istanza di condono ai sensi della
                    legge 24 novembre 2003 n. 326.
                    Ove questi, siano positivi, di
                    certo la procura di Barcellona potrà finalmente dar corso
                    alla demolizione.
                    Non si ritiene, pertanto, che vi sia stata scarsa attenzione
                    della procura della Repubblica di Barcellona nella
                    trattazione della vicenda in parola, soprattutto se si considera
                    che detto ufficio ha da sempre dovuto fare i conti con
                    lunghi periodi di mancanza di personale, con un forte indice
                    di avvicendamento dei sostituti ed opera in una realtà
                    caratterizzata da alto indice di illegalità.
                    La procura generale di Messina ha, peraltro, precisato che
                    l'intervento della medesima del 19 marzo 2003 sopra
                    richiamato va inteso come espressione della doverosa opera
                    di sorveglianza e di incoraggiamento
                    che compete a detto ufficio e non quale censura all'operato
                    della procura di Barcellona che, anzi, sul punto ha operato
                    nel modo migliore possibile.
                    La descrizione della lunga e complessa vicenda è da sé
                    atta ad indicare quale sia il
                    livello di illegalità nella zona in materia anche edilizia
                    e quanto difficoltoso ed oneroso sia perseguire questo tipo
                    di illegalità.
                    Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.